Art. 8 · Obbligo d'informazione

Art. 8

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Obbligo d'informazione

In vigore dal 21 mar 2006
1. Il vettore aereo che viola gli obblighi informativi previsti dall'articolo 14 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento a euro diecimila.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-27;69#art-8