Capo IV
Art. 65
Modifiche all'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "il giorno della dichiarazione di fallimento" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno della dichiarazione di fallimento";
b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il credito è regolato a norma dell', primo comma, n. 1).".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-65