Capo VI

Art. 79

Sostituzione dell'articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " (Effetti della domanda). - La domanda di cui all' produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sostituzione dell'articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 79 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.) — Testo vigente | Portale Normativo