Capo VI
Art. 79
Sostituzione dell'articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
" (Effetti della domanda). - La domanda di cui all' produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-79