Capo VII

Art. 93

Sostituzione dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " (Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere). - Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti. Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-93

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sostituzione dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 93 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.) — Testo vigente | Portale Normativo