Capo VI

Art. 88

Sostituzione dell'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " (Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione). - Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all', può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-88

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sostituzione dell'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 88 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.) — Testo vigente | Portale Normativo