Capo VIII

Art. 103

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
1. Dopo l' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 113-bis (Scioglimento delle ammissioni con riserva). - Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-103

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Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 103 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.) — Testo vigente | Portale Normativo