Capo VIII
Art. 103
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
1. Dopo l' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
"Art. 113-bis (Scioglimento delle ammissioni con riserva). - Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-103