Capo VIII

Art. 101

Sostituzione dell'articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: " (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente). - I creditori ammessi a norma dell' concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-101

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