Capo VII

Art. 96

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
1. Dopo l' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti: "Art. 108-bis (Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili). - La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.". "Art. 108-ter (Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi). - Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-96

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