Capo VII
Art. 96
96 / 153Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
1. Dopo l' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i seguenti:
"Art. 108-bis (Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili). - La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso codice, in quanto applicabili.".
"Art. 108-ter (Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi). - Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-96