Capo IX
Art. 113
Modifiche all'articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: "70" è sostituita dalla seguente: "67-bis";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all', posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-113