Capo IX
Art. 111
Modifiche all'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "non soggetta a gravame" sono soppresse;
b) al secondo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
"2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell', eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.";
c) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
"La sentenza può essere appellata a norma dell'.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-111