Capo IX

Art. 110

Modifiche all'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è sostituito dai seguenti: "Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli e seguenti. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.".
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Modifiche all'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 110 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.) — Testo vigente | Portale Normativo