Capo IX
Art. 123
Modifiche all'articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "nella sentenza" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto";
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-123