Capo IX
Art. 124
Sostituzione dell'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
" (Risoluzione del concordato). - Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformità del concordato o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell' sesto, settimo e ottavo comma. Al procedimento partecipa anche l'eventuale garante. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio.
Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo.
Il decreto è reclamabile ai sensi dell'.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell', non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-124