Capo IX

Art. 125

Modifiche all'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: "Nessun'altra azione di nullità è ammessa" sono sostituite dalle seguenti: "Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'."; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutivo. Esso è reclamabile ai sensi dell'."; c) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-125

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