Capo XII

Art. 138

Sostituzione dell'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 155 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata. Il curatore provvede a norma dell' alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-138

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