Capo XII

Art. 139

Sostituzione dell'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. L'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente: "Art. 156 (Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza). - Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-139

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