Capo XIV
Art. 143
Modifiche all'articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all'articolo 167
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All'articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "e la direzione del giudice delegato" sono soppresse;
b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
"Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-143