Capo XI

Art. 136

Modifiche all'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono soppresse le parole: "Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell', secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore."; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-136

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Modifiche all'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 136 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.) — Testo vigente | Portale Normativo