Capo XI
Art. 136
Modifiche all'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Modifiche all'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. All' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono soppresse le parole: "Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell', secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-136