Capo IV
Art. 66
Sostituzione dell'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
Sostituzione dell'
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. L' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
" (Contratto di locazione di immobili). - Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è regolato dall', primo comma, n. 1), e dall'articolo 2764 del codice civile.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-66