Capo IV
Art. 67
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
In vigore dal 17 lug 2006
1. Dopo l' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:
"Art. 80-bis (Contratto di affitto d'azienda). - Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall', primo comma, n. 1).".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-67