Capo IV

Art. 67

Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

In vigore dal 17 lug 2006
1. Dopo l' del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 80-bis (Contratto di affitto d'azienda). - Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall', primo comma, n. 1).".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5#art-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 67 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.) — Testo vigente | Portale Normativo