Capo II

Art. 5

Soggetti passivi e disposizioni generali

In vigore dal 2 dic 2005
1. All'articolo 76 del testo unico il comma 3 è abrogato. 2. All'articolo 80, comma 1, del testo unico, le parole: «crediti di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «crediti per le imposte pagate all'estero». 3. Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo