Capo I
Art. 3
Redditi di impresa
In vigore dal 2 dic 2005
1. All'articolo 56, comma 5, del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso.».
2. All'articolo 59, del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all'articolo 73, nonché quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.»;
b) il comma 2 è abrogato.
3. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dell'articolo 97, si fa riferimento alle partecipazioni in società il cui reddito è imputato ai soci per effetto dell'articolo 116.».
4. Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo quelle dell'articolo 47, richiamate dall'articolo 59, che hanno una diversa decorrenza ai sensi dell', comma 3, del presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247#art-3