Capo II

Art. 8

Consolidato nazionale

In vigore dal 2 dic 2005
1. All'articolo 117 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) la parola: «precedente» è soppressa; 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attività d'impresa, come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata.»; b) al comma 3, le parole: «all'art. 120» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1». 2. All'articolo 118 del testo unico, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165: a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale; b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale è accreditabile l'imposta estera è calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.». 3. All'articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico, le parole: «sesto mese del» sono sostituite dalle seguenti: «ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al». 4. All'articolo 123 del testo unico, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralità fiscale di cui al comma 1.». 5. All'articolo 124 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: «aumentato» è inserita la seguente: «o diminuito» e dopo le parole: «interessi passivi dedotti» sono inserite le seguenti: «o non dedotti»; b) al comma 4, le parole «all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 122» e dopo le parole: «le hanno prodotte» sono inserite le seguenti: «, al netto di quelle utilizzate,». 6. All'articolo 127 del testo unico sono appartate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La società o l'ente controllante è responsabile: a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122; b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto; c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'articolo 122; d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ciascuna società controllata che partecipa al consolidato è responsabile: a) solidalmente con l'ente o società controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attività di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b).»; c) il comma 3 è abrogato. 7. Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell'articolo 119 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247#art-8

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Consolidato nazionale (Art. 8 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle societa', nonche' altre disposizioni tributarie.) — Testo vigente | Portale Normativo