Capo I

Art. 4

Redditi diversi

In vigore dal 2 dic 2005
1. All'articolo 67 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 2) della lettera c) del comma 1 è sostituito dal seguente: «2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto;»; b) al numero 1) della lettera c-bis) del comma 1, le parole: «di cui alla lettera f) dell'articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),» e le parole «alla data di stipula del contratto secondo che» sono sostituite dalle seguenti: «risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che»; c) al comma 1-bis, dopo le parole: «i titoli,» sono inserite le seguenti: «gli strumenti finanziari, i contratti,». 2. All'articolo 68 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 67,» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo,»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonché le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da società residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell'articolo 67, emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.»; c) al comma 5, dopo le parole: «alle lettere c-bis)» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle di cui al comma 4,»; d) al comma 7, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)». 3. Le disposizioni degli articoli 67, commi 1, lettere c), numero 2, primo periodo, e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma 7, del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera c), n. 2), ultimo periodo, e 68, commi 3, 4 e 5, del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo