Capo II
Art. 5
5 / 19Soggetti passivi e disposizioni generali
In vigore dal 2 dic 2005
1. All'articolo 76 del testo unico il comma 3 è abrogato.
2. All'articolo 80, comma 1, del testo unico, le parole: «crediti di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «crediti per le imposte pagate all'estero».
3. Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-18;247#art-5