Titolo VI

Art. 247

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi

In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale con la qualifica di vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi. 2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi. 3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. 4. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. 5. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 6. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 7. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore. 9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore antincendi capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-247

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