Capo II

Art. 243

Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi

In vigore dal 21 nov 2018
1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo. I criteri si applicano per un triennio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del consiglio in cui sono stati approvati. 2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. È ammesso allo scrutinio il personale che ha maturato l'anzianità minima prescritta al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuato lo scrutinio. 3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l' del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-243

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