Capo II

Art. 242

Formazione del personale

In vigore dal 21 nov 2018
1. La formazione del personale del Corpo nazionale è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati, a cura delle Scuole centrali antincendi, dell'Istituto superiore antincendi, delle altre strutture del Corpo nazionale e dei poli didattici territoriali del Dipartimento, corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione. 2. Il Dipartimento promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali. 3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all', comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all', comma 7, dello stesso decreto ministeriale. 4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli . I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere. 5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento delle competenze professionali del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno promossi e organizzati. 6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. 7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonché a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 8. Il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e, nonché dei direttivi aggiunti, e quello appartenente a professionalità elevate o specialistiche possono essere autorizzati, a domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Dipartimento di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 9. Qualora il Dipartimento riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, esso può concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-242

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