Capo II
Art. 237
Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio
In vigore dal 21 nov 2018
1. Per il personale del Corpo nazionale, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dall' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto del decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica.
2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-237