Titolo IV
Art. 233
Comando e collocamento fuori ruolo
In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale del Corpo nazionale, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente.
2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata è raddoppiata per il personale di livello dirigenziale.
3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento e le strutture periferiche del Corpo nazionale, si applicano, in quanto compatibili, gli del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative disposizioni di attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-233