Capo V
Art. 230
Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati
In vigore dal 21 nov 2018
1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all', comma 1, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all', comma 1.
2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all', comma 1, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all', comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.
3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all', comma 1, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-230