Titolo IV

Art. 231

Accesso al Corpo nazionale

In vigore dal 21 nov 2018
1. L'accesso al Corpo nazionale avviene con le seguenti modalità: a) concorso pubblico ovvero, limitatamente all'accesso nel ruolo degli operatori e degli assistenti, mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro per l'impiego, con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale di cui all' del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio; b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per causa di servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, nei limiti previsti dagli . Ferma restando la non applicazione dell' della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni di cui alla presente lettera avvengono nel limite di due punti percentuali calcolati sull'organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, e un ulteriore punto percentuale nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali; c) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'. 2. È escluso l'accesso al Corpo nazionale in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare è escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale, l' della legge 12 marzo 1999, n. 68, l' del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati. 3. È abrogato l' della legge 27 dicembre 1973, n. 850.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-231

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