Art. 18
Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi
In vigore dal 21 nov 2018
1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori antincendi collabora all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori all'attività di organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui è assegnato; in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, collabora alla formazione dei piani di intervento e redige progetti particolareggiati, curandone l'attuazione; partecipa alle attività ed ai procedimenti di prevenzione incendi, con grado di complessità commisurato al livello di competenza tecnica posseduta; sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori di organi collegiali e di commissioni; in relazione alle competenze possedute, partecipa all'attività di coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attuazione di progetti e piani organizzativi e svolge, ove previsto, attività tecnico-ispettive; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige quelli di diretta competenza, connessi al servizio espletato; collabora all'espletamento delle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di mercato e collaudo; partecipa al coordinamento delle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; collabora e partecipa alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e, sulla base delle competenze specifiche possedute, partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; in caso di contingente necessità, attua direttamente i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, può esercitare, per contingenti esigenze operative, attività che richiedono specifiche competenze professionali di cui sia in possesso. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi può essere, altresì, preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato e può espletare l'incarico di responsabile di distaccamento di particolare rilevanza.
2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, gli ispettori antincendi coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; seguono l'attuazione di progetti attinenti alle competenze specialistiche possedute e, ove previsto, svolgono compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Agli ispettori antincendi coordinatori, in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso, di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-18