Art. 13

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale

In vigore dal 21 nov 2018
1. È dimesso dal corso di formazione professionale di cui all', il personale che: a) dichiara di rinunciare al corso; b) non supera gli esami di fine corso; c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. 2. Il personale che sia stato assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso. 6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-13

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