Art. 9

Promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale

In vigore dal 21 nov 2018
1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco esperto e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. 2. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all', comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-9

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