Art. 7
Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione
In vigore dal 21 nov 2018
1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all':
a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;
b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo;
c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall', comma 4;
e) gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g);
f) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;
g) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli allievi sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica.
2. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-7