Art. 7

Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione

In vigore dal 21 nov 2018
1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all': a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione; b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio operativo; c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso; d) gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall', comma 4; e) gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; g) gli allievi che siano stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso gli allievi sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. 2. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-7

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