Titolo VI
Art. 250
Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli specialisti nautici di coperta e del ruolo degli specialisti nautici di macchina
In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, già in servizio presso i distaccamenti portuali del Corpo nazionale, è inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina.
2. Il personale che riveste la qualifica di:
a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco;
b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto;
c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto;
d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco esperto o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore;
g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore;
h) vigile del fuoco coordinatore, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
i) vigile del fuoco coordinatore, al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all', è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
3. Il personale che riveste la qualifica di:
a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra o di specialista nautico di macchina capo squadra;
b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo squadra esperto o di specialista nautico di macchina capo squadra esperto;
c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d);
d) capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto;
e) capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto";
f) capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di macchina capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto".
4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista nautico di macchina, è inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i distaccamenti portuali e può essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione.
5. Il personale che riveste la qualifica di:
a) vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore;
b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore o di specialista nautico di macchina ispettore;
c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto;
d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto;
e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore esperto o di specialista nautico di macchina ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale;
g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di specialista nautico di coperta ispettore coordinatore o di specialista nautico di macchina ispettore coordinatore.
6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.
8. Il personale già in servizio presso i distaccamenti portuali di cui al comma 1 in possesso di entrambi i brevetti di specialista nautico di coperta e specialista nautico di macchina è inquadrato, a domanda e previa valutazione dell'amministrazione, in uno dei due ruoli di cui al presente articolo, anche in soprannumero.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-250