Titolo VI

Art. 251

Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori

In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del brevetto di sommozzatore, già in servizio presso i nuclei sommozzatori del Corpo nazionale, è inquadrato, ai sensi dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori. 2. Il personale che riveste la qualifica di: a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco; b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto; c) vigile del fuoco qualificato, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto; d) vigile del fuoco qualificato, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; e) vigile del fuoco esperto, che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) vigile del fuoco esperto, che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore; g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore; h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, che abbia cinque anni di effettivo servizio nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; i) vigile del fuoco coordinatore al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all', è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 3. Il personale che riveste la qualifica di: a) capo squadra è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra; b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo squadra esperto; c) capo squadra esperto, che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al punto d); d) capo reparto è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto; e) capo reparto esperto è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto"; f) capo reparto esperto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore capo reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 4. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, in possesso del brevetto di sommozzatore, è inquadrato, a domanda, ai sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo dei sommozzatori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio presso i nuclei sommozzatori e può essere impiegato presso gli uffici del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione. 5. Il personale che riveste la qualifica di: a) vice ispettore antincendi è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore; b) ispettore antincendi, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore; c) ispettore antincendi, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto; d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque anni di servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto; e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di otto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; f) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato otto anni e meno di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore ispettore coordinatore. 6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza. 7. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2, del comma 3, lettere a), b), d), del comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-251

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