Titolo II

Art. 142

Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti cui all' svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che rivestono l'incarico di comandante dei vigili del fuoco, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza. 2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile della struttura a cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative e di distretti di particolare rilevanza, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell'area di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone risultati e costi; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente, i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all', assicura altresì le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa. 3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall' della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dall' della legge 13 maggio 1961, n. 469, e dall' del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle articolazioni di servizio minori, anche territoriali, poste alle loro dipendenze; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi. 4. Il primo dirigente cui viene affidato l'incarico di comunicazione in emergenza, individuato nella tabella B allegata al presente decreto, dirige, coordina e sovrintende alla redazione dei piani di comunicazione in emergenza, anche attraverso l'utilizzo di reti sociali virtuali; cura a livello nazionale i rapporti con la stampa e con gli organi di informazione; svolge funzioni di raccordo delle attività di comunicazione in emergenza espletate dalle strutture territoriali del Corpo nazionale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-142

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