Titolo II

Art. 141

Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative

In vigore dal 21 nov 2018
1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative: a) ruolo dei direttivi; b) ruolo dei dirigenti. 2. Il ruolo dei direttivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) vice direttore; b) direttore; c) direttore vicedirigente. 3. Il ruolo dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) primo dirigente; b) dirigente superiore; c) dirigente generale. 4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al capo del Corpo nazionale è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti dei dirigenti generali del Corpo. 5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-141

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