Titolo II
Art. 141
Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative
In vigore dal 21 nov 2018
1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative:
a) ruolo dei direttivi;
b) ruolo dei dirigenti.
2. Il ruolo dei direttivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore;
b) direttore;
c) direttore vicedirigente.
3. Il ruolo dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al capo del Corpo nazionale è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti dei dirigenti generali del Corpo.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-141