Art. 137

Delegazioni negoziali

In vigore dal 21 nov 2018
1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all', comma 1, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-137

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