Art. 133
Sopravvenuta inidoneità
In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse che perde l'idoneità allo svolgimento delle attività sportive, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.
2. Il transito avviene in conformità alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all', comma 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-133