Capo V

Art. 128

Sopravvenuta inidoneità

In vigore dal 21 nov 2018
1. Il personale della banda musicale che perde l'idoneità allo svolgimento delle attività musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale. 2. Il transito avviene in conformità alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all', comma 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-13;217#art-128

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