Parte II›Titolo II›Capo II
Art. 7
Modalità di indicazione
In vigore dal 15 set 2020
1. Le indicazioni di cui all' devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell' possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa, anche in formato digitale, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-7