Parte II›Titolo II›Capo I
Art. 5
Obblighi generali
In vigore dal 23 ott 2005
1. Fatto salvo quanto disposto dall', comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali.
2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi.
3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-5