Parte II›Titolo II›Capo II
Art. 9
Indicazioni in lingua italiana
In vigore dal 23 ott 2005
1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-9