Art. 7 · Modalità di indicazione
Parte IITitolo IICapo II

Art. 7

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Modalità di indicazione

In vigore dal 15 set 2020
1. Le indicazioni di cui all' devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell' possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa, anche in formato digitale, che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-7