Parte IV›Titolo II
Art. 124
Clausole di esonero da responsabilità
In vigore dal 23 ott 2005
1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-124