Parte IVTitolo II

Art. 123

Danno risarcibile

In vigore dal 23 ott 2005
1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purchè di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. 2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206#art-123

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